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Costi contabilizzati
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Costi contabilizzati
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).
- Anno 2011: costi contabilizzati complessivi € 404.613,41 di cui per costo personale comandato € 20.422,88;
- Anno 2012: costi contabilizzati complessivi € 443.695,47 di cui per costo personale comandato € 24.931,45;
- Anno 2013: costi contabilizzati complessivi € 380.093,66 di cui per costo personale comandato € 23.242,46;
- Anno 2014
- Anno 2015
- Anno 2016
- Anno 2017
- Anno 2018
- Anno 2019
- Anno 2020
- Anno 2021
- Anno 2022
- Anno 2023